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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI MESSINA
STATUTO


Art. 1

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Messina, istituito con R.D. 29 dicembre 1941 n. 1546, pubblicato in G.U. n. 21 del 27.1.1942 provvede alla progettazione, alla costruzione e gestione delle case di edilizia residenziale pubblica da assegnare alle classi degli aventi titolo, in possesso dei requisiti e condizioni di legge in tutti i comuni ricompresi nella ex provincia di Messina, in uno a quelli ricadenti nel territorio del Comune di Messina nei quali se ne manifesti il bisogno, in conformità della vigente legislazione sulla edilizia economica e popolare.

Esso potrà avere una o più sezioni autonome, con patrimonio e bilanci separati per le case di un determinato comune e gruppo di comuni.

Art. 2

Per l'attuazione dei propri fini l'Istituto potrà:

a) acquistare terreni fabbricabili, e venderli quando risultino esuberanti od inutilizzabili, per i bisogni od i mezzi dello Istituto;

b) costruire case popolari od economiche con i relativi accessori di botteghe, laboratori e simili;

c) acquistare fabbricati per ridurli a case popolari ed economiche;

d) vendere o locare gli alloggi ed accessori degli edifici di cui alle precedenti lettere b) e c), ovvero assegnarli in affitto con patto di futura vendita agli stessi inquilini od ai loro eredi;

e) costruire ed esercitare alberghi, dormitori e bagni popolari;

f) amministrare case popolari od economiche per conto dei comuni e di altri enti nella circoscrizione;

g) provvedere alle istituzioni accessorie che si propongono la elevazione e la educazione sociale, morale ed igienica dei propri inquilini;

h) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma che ritenga vantaggiosi;

i) contrarre prestiti, con o senza garanzia ipotecaria, e ricevere depositi fruttiferi, a garanzia dei contratti di locazione od inerenti alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale;

l) fare presso le banche tutte le operazioni indispensabili ai propri fini, escluso ogni carattere aleatorio;

m) fare tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini.

 

Art. 3

 

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dal patrimonio dello stesso ente formato ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del R.D. 29 dicembre 1941 n. 1546 lettere a), b), c) e d) ovverossia:

a) della somma di L. 20.000,00 versata a fondo perduto, per L. 10.000,00 ciascuna dell'amministrazione della Provincia e del Comune di Messina per la costituzione dell'Istituto;

b) dal patrimonio formato dalle aree, dai baraccamenti, dalle case e dai crediti che è stato dal Comune di Messina trasferito a titolo oneroso all'Istituto a termini dell'art. 2 della legge 21 agosto 1940/XVIII, n. 1289;

c) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all'Istituto, previa accettazione del Consiglio di Amministrazione;

d) dal patrimonio degli altri Enti ed Istituti di case popolari e delle gestioni comunali o provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali che vengono riconosciute come sezioni autonome dell'Istituto provinciale e di cui venga disposta la fusione od incorporazione dell'Istituto Autonomo Provinciale, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1933, n. 1129; e dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del capitale.

Il suddetto patrimonio come originariamente conferito è integrato dalle successive acquisizioni patrimoniali intervenute ai sensi di legge.

 

AMMINISTRAZIONE

 

Art. 4

 

L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito con decreto del Presidente della Regione e composto da tre membri, di cui:

· un rappresentante con funzioni di presidente designato dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità e nominato dalla Giunta regionale;

· un rappresentante dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nominato dall’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità;

· un rappresentante scelto dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità tra una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari maggiormente rappresentative.

(art. così sostituito con D.A. Infrastrutture e Mobilità n.1898/2017)

 

Art. 5

 

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e decadono dalla carica, qualora vi siano stati nominati, ferme restando le vigenti norme di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi del D.Lgs n. 39/2013 anche:

a) coloro che abbiano lite, vertenze con l'Istituto o che abbiano debiti o crediti verso di esso;

b) i parenti ed affini fino al 3° grado:la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come anziano il maggiore di età;

c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizio riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'Istituto.

 

Art. 6

 

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, e comunque, per lo stesso periodo dell’Organo che lo ha costituito.

I Consiglieri, che senza giustificato motivo, non parteciperanno a tre sedute consecutive, decadranno dalla carica.

 

Art. 7

 

In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti l’organo competente procederà alla sostituzione.

I nuovi Consiglieri restano in carica per il tempo residuo che rimaneva a compiersi dai predecessori.

 

Art. 8

 

I membri del Consiglio non possono prendere parte a deliberazioni o ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o di Società delle quali siano amministratori, o soci illimitatamente responsabili e in tutte le ipotesi previste dal D.Lgs. n. 39/2013.

Art. 9

 

Ai membri del Consiglio è corrisposta l'indennità prevista dalla normativa regionale in materia.

 

Art. 10

 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni di questo.

Adotta, se l'urgenza lo richiede, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio convocandolo, in tal caso, senza in­dugio per riferire in merito agli stessi e chiederne la relativa ratifica.

Esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni verificando altresì la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

 

Art. 11

 

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano.

 

Art. 12

 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni bimestre, ed è anche convocato ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno od a richiesta dei Consiglieri.

Gli avvisi di convocazione dovranno indicare l'ora ed il luogo e specificare singolarmente gli oggetti da trattare. Dovranno essere comunicati ai componenti il Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta.

Nei casi di urgenza, che dovranno essere attestati nella medesima adunanza, la comunicazione potrà essere effettuata il giorno precedente.

 

Art. 13

 

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente.

A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

 

Art. 14

 

Il C.d.A. esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Ad esso spetta, in particolare:

·         la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

·         l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare all’ufficio dirigenziale generale;

·         le nomine, designazioni ed atti analoghi ad esso attribuiti da specifiche disposizioni.

Spetta al Consiglio di Amministrazione il compimento di tutti gli atti per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'Ente salvo quelli demandati al Presidente e, in particolare, deliberare circa:

a) l'approvazione dei regolamenti interni e degli organici del personale;

b) l'approvazione dei regolamenti per la costruzione, locazione, manutenzione, uso e gestione degli immobili;

c) l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consun­tivi;

d) la dichiarazione di decadenza ed incompatibilità dei con­siglieri nelle ipotesi statutarie e di legge.

 

Art. 15

 

Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido dei do­veri loro imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto, e dell'esatto adempimento delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 16

 

(articolo modificato con Delibera Commissariale n. 8 del 28.04.2017)

Il collegio dei sindaci è composto da tre componenti, esperti in materia amministrativa e contabile, iscritti nel registro dei revisori contabili, o in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 comma 5 della legge regionale 11 maggio 1993n. 15, così come modificato ed integrato dall’art. 139, commi 26 e 27 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Un componente effettivo con l’incarico di Presidente del Collegio dei sindaci e un membro supplente sono designati dal Presidente della Regione Siciliana;

Un componente effettivo e un membro supplente sono designati dall’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

Un componente effettivo è designato dall’Assessore regionale dell’Economia.

La designazione dei componenti del Collegio dei sindaci effettuata dal Presidente della Regione siciliana viene sottoposto alla Giunta Regionale per la relativa nomina.

Il compenso annuo da erogare ai componenti del collegio dei sindaci è determinato ai sensi della normativa vigente, ferme restando le limitazioni imposte dall’art. 17, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11.

I collegi dei sindaci rimangono in carica per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, fermo restando quanto previsto dall’art.3 bis, comma 3, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.

I componenti del collegio dei sindaci possono essere rinnovati per un secondo mandato.

 

Art. 17

 

I Sindaci debbono:

a)      Esaminare i libri e registri contabili in confronto ai do­cumenti giustificativi;

b)      procedere ai riscontri di cassa.

c)      esaminare i conti consuntivo e preventivo e farne la relazione;

d)     vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attinenti alla gestione finanziaria.

e)      I Sindaci effettivi hanno la facoltà di assistere a tutte le sedute del Consiglio.

 

Art. 18

 

L'esercizio finanziario dell'Istituto decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Almeno due mesi prima della fine di ciascun esercizio il Presidente dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio successivo riguardante la intera gestione, distinto per capitoli.

Lo schema di bilancio sarà corredato da una relazione illustrativa, secondo le previsioni del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Nessuna spesa può essere erogata se non trovi capienza nella previsione del relativo capitolo di bilancio.

Le eventuali variazioni di competenza dell’organo, ai sensi del vigente regolamento di contabilità dovranno essere preventivamente approvate.

 

Art. 19

 

Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario l’Ente dovrà sottoporre il conto consuntivo al Collegio dei Sindaci, il quale dovrà, nel termine di un mese, riferire con apposita relazione.

Detto conto consuntivo con la relazione del Presidente e del Collegio dei Sindaci verrà sottoposto al Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio approvato sarà trasmesso al competente assessorato regionale per l’approvazione.

 

Art. 20

 

Gli utili di esercizio possono essere destinati solo al raggiungimento degli scopi dell’istituto.

 

COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE CASE

 

Art. 21

Le case da costruire, da acquistare o da assumersi in con­duzione o amministrazione dovranno avere, ed essere poste in con­dizione di avere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e corrispondere alle disposizio­ni dei regolamenti locali di edilizia e di igiene.

Per la locazione delle case popolari dell'Istituto si conforme­rà alle norme stabilite dalle Leggi in vigore e dai propri regolamenti.

I subaffitti sono vietati.

 

Art. 22

 

Gli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture sono regolamentati dalle norme di legge vigenti e dai regolamenti adottati dall’Ente.

 

Art. 23

 

I locali a piano terreno sono destinati ad attività commerciali e adibiti a botteghe, magazzini o laboratori da darsi in locazione, secondo le procedure approvate dal regolamento dell’Ente.
In nessun caso potrà essere concesso l'uso gratuito dei locali dell'Istituto.

 

Art. 24

 

I canoni di locazione degli alloggi di ERP sono fissati dalla legge ed applicati conformemente dall’Ente.

 DISPOSIZIONI VARIE

 

Art. 25

 

Le proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni riguardo a tali proposte occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio.

 

Art. 26

La liquidazione dell'Istituto potrà essere proposta dal Con­siglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per le modifiche allo Statuto e soltanto in caso di impossibilità oggettiva e documentata di con­tinuare e perseguire il proprio scopo e di perdita della metà del patrimonio.

 

Art. 27

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia.

 

 
 

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